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mercoledì 15 giugno 2011

Invio telematico del certificato di malattia all'INPS e al datore di lavoro da parte del medico

Come è noto, in data 18.06.2011 dovrebbero diventare operative le disposizioni che rendono obbligatorio l’invio telematico del certificato di malattia da parte dei medici.

In tale contesto, in data 13.06.2011 è stata pubblicata in GU n. 135 la circolare n. 4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, redatta allo scopo di:
► dare informazione ai lavoratori dipendenti circa gli oneri e i vantaggi della nuova procedura;
► descrivere gli adempimenti a carico dei datori di lavoro per la corretta ricezione delle attestazioni di malattia trasmesse per via telematica;
► prevedere la possibilità in capo ai datori di lavoro di richiedere, nei tre mesi che seguono la pubblicazione della circolare in commento, la documentazione cartacea al lavoratore.


Riguardo alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia la circolare in commento chiarisce che in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia all'INPS che la inoltra immediatamente per via telematica al datore di lavoro pubblico o privato interessato. Secondo quanto previsto dalle attuali disposizioni è cura del lavoratore fornire nel corso della visita al medico curante la propria tessera sanitaria, da cui si desume il codice fiscale, comunicando eventualmente l'indirizzo di reperibilità da inserire nel certificato, se diverso da quello di residenza (o del domicilio abituale) in precedenza comunicato al proprio datore di lavoro. Il lavoratore richiede, inoltre, al medico il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica. In aggiunta, può chiedere copia cartacea del certificato e dell'attestato di malattia, ovvero, anche in alternativa, può chiedere al medico di inviare copia degli stessi documenti in formato pdf alla propria casella di posta elettronica. L'invio telematico del certificato effettuato dal medico soddisfa l'obbligo del lavoratore di recapitare l'attestazione di malattia, ovvero di trasmetterla tramite raccomandata A/R, al proprio datore di lavoro entro 2 giorni lavorativi successivi all'inizio della malattia. Resta fermo l'obbligo del lavoratore:
► di segnalare tempestivamente al datore di lavoro la propria assenza e l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso dalla residenza o domicilio abituale, per i successivi controlli medico fiscali;
► fornire, qualora espressamente richiesto dal proprio datore di lavoro, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia comunicatogli dal medico.
L'INPS mette immediatamente a disposizione dei lavoratori le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti. In particolare, il lavoratore può prendere visione, ed eventualmente stampare, un proprio attestato di malattia accedendo al sito web dell'INPS (www.inps.it) tramite il proprio codice fiscale e il numero di protocollo del certificato fornitogli dal medico.
 
Nel caso in cui il medico non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'INPS, secondo le modalità tradizionali.

Riguardo alla trasmissione dell'attestato di malattia dall'INPS al datore di lavoro, la Presidenza del Consiglio dei ministri chiarisce che l'INPS mette immediatamente a disposizione dei datori di lavoro pubblici e privati le attestazioni di malattia relative ai certificati ricevuti, secondo le seguenti modalità:
► mediante accesso diretto al sistema I.N.P.S. tramite apposite credenziali che sono rese disponibili dall'INPS medesimo, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 60 del 16 aprile 2010;
► mediante invio alla casella di posta elettronica certificata indicata dal datore di lavoro, come descritto nella Circolare I.N.P.S. n. 119 del 7 settembre 2010.

Per assicurare un'applicazione omogenea della normativa, la circolare in commento precisa che, tenuto conto dell'esigenza di garantire l'adeguamento di tutti gli operatori al nuovo sistema, per tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in commento, è riconosciuta comunque la possibilità per il datore di lavoro del settore privato di chiedere al proprio lavoratore l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea dell'attestazione di malattia rilasciata dal medico al momento dell'invio telematico della certificazione di malattia, ovvero successivamente scaricata dal lavoratore dal sito dell'INPS.

Al termine del periodo transitorio, il datore di lavoro privato non potrà più richiedere al proprio lavoratore l'invio della copia cartacea dell'attestazione di malattia, ma dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'INPS. E' in ogni caso riconosciuta, per il datore di lavoro del settore privato, la possibilità di richiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.
Autore: Redazione La Lente sul Fisco

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