D’ora in poi, nei casi di controversie tra utenti e operatori di settore, ci sarà un unico criterio di calcolo per gli indennizzi – indipendentemente dal gestore interessato – ma commisurato alla gravità del disservizio arrecato. E’ quanto stabilisce la delibera del 16 febbraio 2011, entrata in vigore il 15 marzo , che definisce anche i casi in cui l’indennizzo è automatico, cioè con accredito diretto sulla prima fattura emessa dopo il disservizio (come stabilisce l’art. 2, comma 12 lettera G della legge 481/95).
La delibera impone agli operatori, nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine previsto dal contratto, un indennizzo pari a euro 7.50 per ogni giorno di ritardo. Il risarcimento di dieci euro (sempre in automatico) è dovuto in caso di interruzione o sospensione di servizi non supplementari, senza adeguato preavviso. Ammonta, invece, a 5 euro al giorno, l’indennizzo per sospensione del servizio per motivi tecnici.
Per informazioni:
Agcom Portale
La delibera impone agli operatori, nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine previsto dal contratto, un indennizzo pari a euro 7.50 per ogni giorno di ritardo. Il risarcimento di dieci euro (sempre in automatico) è dovuto in caso di interruzione o sospensione di servizi non supplementari, senza adeguato preavviso. Ammonta, invece, a 5 euro al giorno, l’indennizzo per sospensione del servizio per motivi tecnici.
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